Diritto Romano e Modernità: appropriazione indebita? – Marco Migliorini
Alcune analisi di Giandomenico Casalino su “Individualismo, capitalismo e diritto romano” e “Le ragioni della inesistenza della persona giuridica nel diritto romano”, esposte nel suo testo “Res Publica Res Populi” (Edizioni Victrix, Forlì), pongono, come afferma lo stesso autore, una congerie di problemi, che meriterebbero, solo per una corretta impostazione metodologica, un voluminoso lavoro a sé stante. In linea generale, il tema attiene alla complessa questione dell’eredità di Roma, notoriamente generosa in proposito. Per i non specialisti, mi limito a segnalare che, a cavallo degli anni ’20-’30 del secolo scorso, già Emilio Betti e Pietro De Francisci discutevano, non senza animosità, sulla legittimità e opportunità dell’uso della dogmatica odierna per la ricostruzione storica del diritto romano (1). Questo per dire che, oltre ad aspetti assai conosciuti, autorevoli Maestri del diritto romano hanno intensamente dibattuto in modo approfondito su specifici temi, la cui attualità perdura tuttora (2). Per il momento, è sufficiente anticipare che spesso e volentieri, nel mondo moderno e contemporaneo, si cerca, talvolta in modo surrettizio, strumentale e manipolatorio, il supporto delle fonti antiche per giustificare e legittimare teorie economiche e prassi politiche non sempre storicamente fondate: lo scopo è quello di costruire un retroterra, un pedigree, un albero genealogico per consolidare attuali costruzioni economico-politiche, nel tentativo di legittimarle maggiormente e conferire loro prestigio e autorevolezza in funzione della risalenza storica e della nobile aura che circonda Roma antica.
In fondo, occorre dirlo, proprio Roma ce lo ha insegnato. E’ ampiamente noto il proemio liviano all’Ab Urbe condita, in cui la veridicità storica degli eventi più lontani è messa fortemente in discussione. Chiunque abbia praticato le fonti antiche sa che gli stessi Romani (l’annalistica è lì a dimostrarlo) ritoccavano l’album di famiglia, inserendovi spesso antenati illustri mai esistiti, titolari di cariche politiche prestigiose, in realtà mai ricoperte (o fortemente dubbie), in modo da legittimare le attuali pretese e aspirazioni dei veri o presunti eredi. La politica (tanto l’assemblearismo eurocontinentale quanto il balance of power angloamericano, per tacere delle elezioni presidenziali statunitensi, dove il sistema, costruito sul rapporto tra voto individuale e i c.d. “grandi elettori” ricorda il comizio centuriato, nel quale, sia pure a condizioni diverse, il voto per teste rifluisce nel voto per centurie), le istituzioni religiose, la cultura, la tattica militare, l’agricoltura, l’economia, l’arte, il mondo dei simboli e della conoscenza esoterica: non vi è praticamente aspetto del mondo moderno che non abbia, in un modo o nell’altro, trovato anticipazione, disciplina giuridica, attenzione intellettuale o riflessione filosofica a Roma, degna di ergersi a laboratorio plurisecolare, dove tutte le cruciali questioni della vita personale e sociale sono state praticamente affrontate. Il tasso di interesse del denaro trova una prima regolamentazione già nelle XII Tavole (3); Roma si pone e tenta di risolvere, con alterne fortune, il problema della convivenza col fenomeno religioso, dalla religio tradizionale ai culti monoteisti. La secessione plebea può essere interpretata come uno sciopero ante litteram? E che dire dell’adozione, che, se letta unilateralmente in chiave moderna, potremmo anche definire un atto giuridico riservato ad un maschio single, purchè sui iuris, indipendentemente dal suo orientamento sessuale, aprendo, quindi, alla possibilità che il civis Romanus non sposato e omosessuale potesse adottare? Se leggiamo il Codice di Giustiniano, in particolare CI 8.47 (de adoptionibus), troviamo un’ampio ventaglio di rescritti dioclezianei in materia di rapporti familiari, interpretabili in alcuni casi come unioni civili in senso moderno o, addirittura, capaci di produrre giuridicamente effetti analoghi a quelli della moderna fecondazione eterologa; fenomeno, questo, che non desta meraviglia, attesa la netta distinzione, nel diritto romano, tra vincolo di sangue e rapporti familiari rilevanti iure civili, cioè tra agnatio e cognatio. Possiamo ricostruire la storia di colonie e municipi in termini di autonomia ammnistrativa? E’ legittimo confrontare il concetto antico di colonia, e quello romano in particolare, con la colonizzazione imperialistica contemporanea? E, di conseguenza, Roma fu imperialista? L’espansione comporta l’ampliamento dell’area di diffusione e impiego della moneta romana, a discapito delle valute locali: ciò prefigura una società globalizzata? Roma e i peregrini: come approcciò, Roma, il rapporto con l’altro da sé, con il diverso, quindi, se vogliamo, con gli antenati dei moderni migranti? Cosa possiamo desumere, in materia di fine vita, dalle pagine della letteratura latina in cui il suicidio è narrato con toni lucidi, densi di ammirazione, rispettosi della scelta individuale e consapevoli del mistero che circonda le azioni e il destino dell’uomo?
Insomma, a seconda della prospettiva assunta e al netto di qualche voluta provocazione intellettuale, l’esperienza storica di Roma antica è suscettibile di molteplici livelli di lettura (4). E non si tratta di un’eredità rivolta ad interessare un ristretto ambito di studiosi ed eruditi appassionati, ma densa di conseguenze concrete. Lo dimostra la Cina, che da qualche anno ha avviato la traduzione della compilazione giustinianea, nel tentativo di dotarsi di un minimo bagaglio culturale e concettuale per dialogare con il resto del mondo in ambito giuridico e commerciale, specie se si pensi al ruolo della bona fides nei contratti; lo dimostra, altresì, la riscoperta del diritto romano in Russia, dopo la caduta del comunismo, nel tentativo evidente di affermare, soprattutto in materia di diritti reali, quella posizione soggettiva, l’idea stessa di soggetto di diritto e, perciò, di individuo, a lungo mortificata e negata durante il comunismo in relazione al diritto di proprietà, sentito come il profilo emblematico di emersione del soggetto individuale. Possideo, ergo sum. Lo dimostrano, da ultimo, gli USA. I discorsi di Obama, dall’accettazione della prima candidatura in avanti, sono infarciti di figure retoriche prese di peso dalla trattatistica greco-romana in materia di eloquenza; nelle accademie militari statunitensi sono ancora analizzate a fondo le tattiche militari delle più importanti battaglie della storia romana.
Dunque, non deve meravigliare la ricerca della legittimazione individualistica, liberista e capitalista nel diritto privato romano. L’unica questione rilevante sul piano storico-giuridico riguarda l’analisi delle posizioni giuridiche soggettive; in breve, l’evoluzione del diritto privato nella plurisecolare esperienza romana, impossibile in questa sede, dove mi limito a ripercorrere gli argomenti impiegati da Casalino nel tentativo di rispondere alla domanda su quale sia l’idea di individuo, di soggetto di diritto offerta dal diritto romano. Cosa e come si qualifica, nel diritto privato romano, una posizione giuridica soggettiva? E, dal punto di vista storico-giuridico, il soggetto di diritto, titolare di diritti soggettivi, cambia nel corso della storia romana? Sul piano dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, concordo con Casalino che il popolo Romano ne abbia sempre presentito l’unità, pur in un contesto polifonico, quanto alle sue fonti di produzione. Detto ciò, sarei più cauto circa l’affermazione sull’ignoranza della separazione tra diritto pubblico e privato e ciò indipendentemente dalla nota affermazione ulpianea, tarda e soggetta alla duplex interpretatio dovuta all’inserimento nel Digesto. Dico subito, a scanso di equivoci, che convengo in linea generale sulle conclusioni di Casalino; solo, mi preme fare qualche osservazione ulteriore, volta nel complesso a dimostrare che il soggetto giuridico romano è un individuo in senso etimologico, cioè un titolare di posizioni giuridiche soggettive mai del tutto separato dalla comunità e dallo stato di appartenenza. Qui sta il punto e, per così dire, il discrimine, colto da Casalino, meritevole, a mio avviso, di una riflessione ulteriore: l’uomo romano, anche quando è titolare di poteri giuridici privati, non è mai un individuo atomizzato, sganciato dalla tradizione in cui si inserisce con orgoglio, che sente propria, che gli appartiene e che, questo il punto, è articolata lungo una configurazione pubblico-privato (o stato-individuo) completamente diversa da quella attuale, figlia di una serie di rivoluzioni (politiche, tecnologiche ed economiche) dal 1700 in avanti. Ma non per questo è meno soggetto privato, come dimostra la stessa etimologia del termine privatus, che identifica anzitutto colui che non riveste una carica magistratuale. Il linguaggio, il diritto e la cultura politica romana conoscono la differenza tra pubblico e privato: è sufficiente pensare all’imperium e alla potestas come prerogative magistratuali ovvero ai casi, offerti dalle fonti, in cui il figlio console e comandante militare in carica impartisce ordini militari e può esercitare l’imperium nei confronti del proprio pater arruolato (comprese le sanzioni, le misure coercitive e disciplinari), il quale, terminata la guerra, tornerà tranquillamente ad esercitare la patria potestas sul figlio. Il punto, efficacemente colto da Casalino, sta nel tentativo, antistorico e ideologico, di legittimare il diritto privato odierno, largamente ridotto ad un diritto rivolto a tutelare (?) un consumatore apolide, globalizzato e sradicato, sulla base degli istituti del diritto privato romano inteso come mero fascio di facoltà e doveri soggettivi. Un’operazione ideologica, di natura liberista, condita da voluta e colpevole mancanza di senso storico.
Tuttavia, proprio analizzando gli istituti con sensibilità storica e in chiave diacronica si può arrivare a concepire l’idea del soggetto di diritto, assai diverso da quello attuale, inserito in un contesto storico-politico che modella fortemente il rapporto pubblico-privato con una fisionomia unica e caratteristica. La rassegna seguente di alcuni istituti, fatta ripercorrendo il contributo di Casalino, intende dimostrare che, se il diritto privato romano non è, non può essere e non è mai stato un diritto liberista, ciò non impedisce il riconoscimento del soggetto giuridico, finanche dotato di autonomia negoziale, all’interno di un ordinamento giuridico ispirato a criteri e valori assai diversi dagli attuali, criteri e valori, che, tra l’altro, cambiano nel tempo. Certamente, sul ruolo del pater, non vi sono dubbi. La teoria di Bonfante, ripudiata per mere questioni ideologiche, mostra ogni giorno di più la sua vitalità e solidità storico-giuridica. Il pater è, anzitutto, il capo di un gruppo assimilabile ad una cellula politica, cioè è rappresentante politico che garantisce conduzione politica unitaria e difesa all’interno, nonché rappresentanza verso l’esterno ad un organismo, la famiglia, che ha le fattezze di uno stato in miniatura. Lo dimostra, in antico, il testamentum calatis comitiis, volto alla designazione del successore politico (tant’è che Ottaviano, “adottato” per testamento da Cesare, corre a convocare i comizi curiati, per compiere un atto irrituale ed inefficace giuridicamente, ma assai rilevante sul piano politico: è necessario, in quel momento, evidenziare chi sia il successore politico del defunto), nonché l’impianto complessivo della successione, in cui spicca il ruolo degli heredes sui et necessarii, per i quali delazione e acquisto coincidono e ai quali non è consentito, fino all’intervento del pretore, neppure di rifiutare.
Proprio il ruolo del pretore consente di riflettere sulla peculiarità del diritto privato romano, sulla sua evoluzione storica e persino sui rapporti tra ius e lex. Il processo civile romano è un sublime e insuperato equilibrio tra poteri pubblici e prerogative private. Il praetor, magistrato della res publica, compila l’editto, effettua la diagnosi giuridica delle controversie private, concede (o nega) i mezzi giuridici, arrivando talvolta a creare strumenti giudiziari non previsti dal ius civile (e che il pretore introduce modellandoli talvolta sulla base di quest’ultimo), per tutelare nuove esigenze, nuovi casi concreti, nuove fattispecie che il ius civile non aveva previsto. Il pretore, organo dell’applicazione quotidiana del diritto, ha il compito di adiuvare vel corrigere vel supplere ius civile. L’aequitas e la bona fides alla base del ius honorarium sono sempre funzionali alla tutela delle singole e concrete esigenze dei cives Romani. Il ius civile non è un sistema statico, neppure per la parte identificabile nel mos maiorum: l’adozione strictu sensu nasce dalla interpretazione evolutiva di un versetto decemvirale, che dispone l’emancipazione del filius dalla patria potestas dopo che il pater filium ter venuum duit, cioè dopo che il padre abbia per tre volte venduto il figlio. La meravigliosa efficienza del processo civile romano sta nell’equilibrio tra impiego del potere magistratuale del pretore e ruolo dei privati. Il primo, oltre a quanto detto, certifica e presiede alla litis contestatio (atto delle parti in causa, poco rilevando in questa sede se di natura negoziale o processuale, con cui le parti, assistite da testimoni, circoscrivono i limiti della controversia) e, soprattutto, impone al iudex privatus di emanare la sentenza, offrendo a quest’ultimo (come è noto, soggetto privato scelto dalle parti), attraverso il iussum iudicandi, anche la copertura giurisdizionale, in termini di efficacia, di un atto, appunto la sentenza (sententia equivale a parere, cioè ad opinione personale), che così non si limita a fare stato solo tra le parti, ma entra a pieno titolo nell’ordinamento giuridico, assurgendo, in qualche misura, a precedente.
Certo, il dogma volontaristico in ambito negoziale è successivo, come moderna è la costruzione dei c.d. vizi della volontà come categoria giuridica; altrettanto sicuramente, l’exceptio doli è tardo repubblicana, cioè diritto romano, segno del cambiamento dei tempi. Il diritto privato romano nasce fortemente tipizzato e formale (Betti diceva, in sintesi, che il negozio giuridico romano richiede o la forma o la causa), sicché la volontà, lungi dal mancare, è, come nota giustamente Casalino, assorbita e implicata nei rito, nei sollemnia verba, nel formalismo (verbale e gestuale) che è necessario adibire affinchè sorgano gli effetti desiderati, che coincidono con quelli tipici, cioè propri della tipologia negoziale prescelta. Altrettanto sicuramente, però, il processo per legis actiones è sostituito da quello formulare proprio per la rigorosità formale del primo, che viene percepita come rigidità allorquando, in seguito all’espansione, nuove esigenze pratiche richiedono una adeguata tutela giuridica. Ma, ecco il punto, la rigorosa tipicità negoziale (così come quella dei delicta), connotata dalla sollemnitas, è anche e soprattutto prevista a garanzia e tutela del singolo, come lo sono in genere le regole ferree e inderogabili: i pesi, le misure e le quantità fisse indicate nelle XII Tavole servono per proteggere l’individuo, in particolare, nel caso del codice decemvirale, il singolo plebeo dagli abusi perpetrati dal magistrato patrizio, titolare di un potere sanzionatorio incontrollato e, come tale, potenzialmente arbitrario. Analogamente, la sanzione elettiva nel processo romano, quella pecuniaria, colpisce ed è rivolta a sanzionare l’individuo, altro sintomo del riconoscimento del soggetto giuridico in termini di specifica individualità. Sicchè, non può considerarsi il ius civile, “eterno e assolutamente non creato dagli uomini, ma semmai, dagli stessi Dei, modificabile dalla Comunità politica per mezzo della legge pubblica e cioè della rogatio del Magistrato ai Comizi, convocati rite ed auspicato (afferma Cicerone) cioè sempre nella precettiva ritualità giuridico-religiosa degli stessi”, come invece afferma Casalino. Al contrario, l’esperienza storica dimostra che il ius civile è anzitutto concetto non immutabile, se non formalmente inteso come diritto applicabile ai soli cives Romani: in esso, ad esempio, proprio tramite il pretore, rifluiscono fondamentali istituti di ius gentium, come la compravendita. Ed ancora, in esso, al mos maiorum tradizionale, inteso come complesso di costumi e consuetudini tramandate per via orale, si affianca, diventando sempre più rilevante, il ius ex scripto, che dalle XII Tavole e dalla redazione scritta delle legis actiones (mezzi processuali fondati proprio sulla legge decemvirale messa per iscritto e pubblicata nel Foro fino all’incendio gallico) innerva ed alimenta l’ordinamento giuridico. Ma, soprattutto, il ius civile si evolve non tanto grazie alla lex publica, cioè alla legislazione comiziale, quanto piuttosto grazie alla giurisprudenza romana, prima pontificale e poi laica. Non vi è dubbio, da un lato, che la legge comiziale abbia natura sacrale, per le ragioni correttamente esposte da Casalino: il coinvolgimento di tutti gli organi costituzionali e gli auspici. Dall’altro lato, per contro, non possono essere sottaciuti due profili fondamentali: il ruolo della giurisprudenza nella evoluzione del diritto privato e, soprattutto, l’efficacia normativa della legge comiziale nell’ordinamento giuridico romano.
Il principale fattore di cambiamento ed evoluzione, che caratterizza in modo unico il diritto romano nella storia del Mediterraneo antico, sono i iuris periti o iuris prudentes, un ceto di esperti, prima esclusivamente appartenenti al collegio pontificale (riservato al patriziato fino al 300 a.C. e a cui si accede per cooptazione), poi, dopo il publice profiteri di Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo plebeo, aperto a chiunque mostri capacità di studiare il diritto e offrire responsa. Anche io, come Casalino, nutro qualche riserva sulla giurisprudenza classica, capace, sì, di un gigantesco lavoro di sistemazione dogmatica e dottrinale, tale da influenzare tutto il diritto eurocontinentale per molti secoli, ma anche asservita al potere politico e ben inserita nei gangli dell’amministrazione imperiale, come dimostra la carriera dei vari Ulpiano e Papiniano. Viceversa, il diritto libero e creativo deve tutto ai c.d. giuristi laici, i quali, secondo le fonti, fundaverunt ius civile, cioè posero le basi: la libertà di interpretazione, di creazione e di insegnamento del diritto li dobbiamo a un manipolo di eroi, dei quali rimangono poco più che una manciata di nomi e di titoli di opere. In ogni caso, è alla giurisprudenza romana, insieme al pretore, che dobbiamo l’analisi degli istituti privatistici e la loro evoluzione, la quale, come insegna il ciceroniano ius civile in artem redigere, non fu esente, insensibile ed estranea alle influenze del mondo greco, la cui cultura dialettica e retorica penetrò a Roma (non senza contrasti, va detto, tra gli alfieri della tradizione e gli innovatori come Cicerone, propenso ad un più deciso utilizzo della tecnica diairetica, come emerge dalle numerose lettere relative alla composizione dell’editto per la Cilicia).
Giuristi, che, certamente, erano tenuti a lavorare senza onorario professionale (la lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C. ribadisce un principio che cominciava ad essere infranto e aggirato), ma che, al tempo stesso, sfruttavano la popolarità così ottenuta per ingraziarsi il favore elettorale: era, insomma, un investimento e non beneficienza! La legge comiziale ha avuto storicamente e statisticamente un impatto assai minore sul diritto privato, anche per le caratteristiche della lex publica, la quale, a differenza di quella moderna, non ha efficacia generale e astratta, non crea il diritto, non lo statuisce, ma si limita a puntualizzarne aspetti e rifinirne dettagli, di solito solo dopo che una determinata prassi è stata osservata dalla generalità dei consociati. Non va, poi, dimenticato, che dopo la parificazione dei plebisciti alle leggi (lex Hortensia, 287-286 a.C.), la legislazione privatistica procede essenzialmente attraverso i plebiscita, strumenti più snelli della legge comiziale quanto a ritualità e privi della necessità di ricorso agli auspicia, perchè formalmente riservati ad una frazione della civitas. Ancora, in materia di diritti reali, se è vero che la proprietà non è riconducibile ad un mero fascio di facoltà private, perché l’uso fattone non può privare la res publica della base economica per la sopravvivenza materiale dello stato Romano, è altrettanto vero che la stessa res publica si atteggia in modo assai singolare nei confronti dell’ager publicus, come attesta il regime giuridico dell’ager occupatorius. In sostanza, la res publica Romana, riservate a sé le porzioni di territorio necessarie ad espletare le funzioni istituzionali, concede e lascia libertà ai singoli di occupare terreno demaniale, affinchè lo utilizzino per l’agricoltura o l’allevamento, arrivando addirittura a configurare per questo ager un regime giuridico peculiare, non sovrapponible al dominium. Proprio simile dinamica ha creato la nota serie di tensioni tra patrizi e plebei: non dobbiamo mai dimenticare che la lex Licinia Sextia de modo agrorum del 367 a.C. (e in generale tutte le rogationes agrarie) non pretese mai di porre limiti all’acquisto di proprietà terriera mediante la normale compravendita, cioè di comprimere attività negoziale di matrice privatistica, ma, appunto, solo di circoscrivere l’accaparramento di ager publicus, su cui si fondava, da tempo risalente, una parte dei privilegi del patriziato. Per converso, il limite all’esercizio del commercio marittimo stabilito con la legge Claudia del 218 a.C., che vieta ai senatori ed ai loro figli il commercio marittimo con navi di grossa stazza, intende, attraverso una effettiva limitazione dell’autonomia privata, salvaguardare sia lo stato sia la classe dirigente romana. Il commercio marittimo, che promette guadagni proporzionali ai rischi, in caso di insuccesso grave (perdita della nave e del carico, rischio della vita per la pirateria e la normale alea della navigazione) può produrre un impoverimento su larga scala, profondo e diffuso: cosa ne sarebbe stato, dell’oligarchia romana, se molti suoi esponenti fossero morti o si fossero impoveriti al punto da non potere essere neppure censiti?
Quest’ultimo esempio mostra chiaramente che, oltre alla irriducibilità dell’autonomia privata al modello liberista attuale, il confine pubblico-privato si delinea, a Roma, secondo canoni e modelli propri, che solo l’indagine storica può contribuire ad acclarare. Per questo, trovo azzardato il paragone tra il condominio come dominio plurimo integrale e la collegialità dell’imperium consolare e della potestas tribunizia. Il primo è ispirato alla unitarietà del regime proprietario, a sua volta legato all’unità dei poteri in capo al dominus-pater; il secondo, viceversa, nasce dalla peculiarità dell’imperium, potere certamente non frazionabile, originario e unitario, esercitabile, nella pienezza delle sue prerogative, da ciascuno dei titolari. La somiglianza è solo apparente. La storia controversa della collegialità paritaria delle magistrature romane indica, infatti, l’unicità di una soluzione sconosciuta al mondo latino e sabino, viceversa avvezzi al sistema della collegialità diseguale (dictator-magister aequitum e meddix tuticus-meddix minive): l’imperium, questo è il punto rilevante in diritto pubblico romano, non inerisce alla persona, ma alla carica, per cui il titolare incarna una sovranità semplicemente latente (ma non inesistente) fino al momento dell’elezione magistratuale, come dimostra l’interregnum e l’istituto del consul suffectus. Per contro, l’intercessio tribunizia non può essere assimilata a quella consolare, quest’ultima essendo, a differenza della prima, prerogativa di un potere sovrano e non mero strumento proibitivo o interdittivo attribuito a chi, come il tribuno della plebe, non incarna né esprime alcuna forma di sovranità, poiché egli è e rimane il rappresentante politico di una parte della civitas.
Bene fa, in conclusione, Casalino a smascherare un’operazione ideologica ed interessata; peraltro, l’ammirazione per l’asciuttezza, l’esemplarità formale, il rigore del diritto romano e, soprattutto, la capacità dello stesso di rispondere alle esigenze concrete della società romana, non può trasformarsi in un idolo. Senza la teoria del negozio giuridico e i vizi della volontà, senza l’involuzione della voluntas a fenomeno psicologico, oggi saremmo probabilmente tutti meno garantiti, attesa l’impossibilità di riproporre la stipulatio, la mancipatio, il processo per legis actiones o la provocatio ad populum come strumenti giuridici applicabili ai rapporti meritevoli di tutela nella società contemporanea.
Note:
1 – AA.VV., Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna, Como 1996;
2 – Coglie nel segno, quindi, G. Casalino quando parla della persona giuridica, Le ragioni della inesistenza della persona giuridica nel diritto romano, di cui tratterò in un altro contributo;
3 – XII Tab. 8.18. a e b;
4 – A mio modo di vedere, la positio, cioè la prospettiva o la visuale da cui si affronta un problema o una tematica non è, come sembra suggerire Casalino, un dettaglio o un aspetto secondario. Basta rispondere a questa domanda: il diritto di famiglia appartiene al ius publicum o al ius privatum? La risposta dipende preliminarmente dalla concezione della famiglia, dalla regolamentazione giuridica dei diritti e doveri dei suoi membri, ed è, come ogni aspetto sociale, passibile di cambiamenti nel tempo. Cambiamenti, che, ad onor del vero, la famiglia romana ha incontrato in misura ridotta, se è vero, come è vero, che anche nel Codice Teodosiano, unica codificazione contenente il diritto pubblico, alcuni profili del diritto delle persone e di famiglia trovano ivi apposita disciplina. La moderna collocazione del diritto delle persone e di famiglia nell’alveo del diritto privato certifica il cambiamento socioculturale, e, di conseguenza, giuridico, in materia, riconducibile, alla privatizzazione dei rapporti giuridici e familiari, a sua dovuta al venir meno, per così dire, della concezione della famiglia quale organismo unitario fornito di competenze e compiti di natura pubblica. Non esiste più, in sintesi, il seminarium rei publicae.
Marco Migliorini,
professore di Storia del Diritto Romano (Corso di Laurea di Giurisprudenza) e Storia Romana (Corso di Laurea in Scienze del Turismo) presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como, dove in passato ha insegnato Diritto Greco Antico, Esegesi delle Fonti del Diritto Romano e tenuto seminari ed esercitazioni in Istituzioni di Diritto Romano.